La Corte di cassazione, con l’ordinanza n. 26987 del 22 ottobre 2019, ha fornito un importante chiarimento riguardo le aste online dei venditori (privati) su eBay. Accogliendo un ricorso dell’Agenzia delle entrate, ha legittimato l’avviso di accertamento emesso nei confronti di un contribuente che, in maniera sistematica aveva venduto all’asta alcuni beni e non aveva presentato alcuna dichiarazione fiscale per i guadagni ricevuti. L’attività di intermediazione effettuata su portali di vendita online qualifica un’attività di impresa, quando vi sia un numero rilevante di transazioni; le poche vendite all’anno di oggetti comuni, su eBay non hanno il requisito dell’abitualità, che, invece, sussiste quando l’attività sia caratterizzata da ripetitività, regolarità, stabilità e sistematicità di comportamenti.