La Corte di cassazione, con l’ordinanza n.26933 del 22 ottobre 2019, ha chiarito che l’eventuale errore del commercialista commesso in dichiarazione, come nel caso discusso in cui si dichiaravano redditi non esistenti, può essere emendato dal contribuente, mediante presentazione di dichiarazione integrativa, solo entro il periodo d’imposta successivo. In contenzioso andrà fornita prova rigorosa dell’errore di compilazione.