Il Ministero del Lavoro ha diramato le istruzioni operative per verificare la genuinità dei lavoratori autonomi nel settore edile. Il Ministero chiarisce che per lavoratore autonomo si intende quella persona fisica che porta a termine la propria opera senza vincolo di subordinazione, rendendo inconciliabile la presenza, in capo allo stesso soggetto, di una qualifica di lavoratore dipendente. Affinché un lavoratore sia inquadrato in maniera autonoma è necessario verificare il possesso e la disponibilità di una consistente dotazione strumentale, rappresentata da macchine e attrezzature capaci di rappresentare la piena ed autonoma capacità organizzativa e realizzativa delle intere opere da eseguire. Importante, ma non decisivo, il riscontro di un’eventuale monocommittenza, rappresentativo di operazioni temporalmente limitate. In caso di disconoscimento della “qualifica” di lavoratore autonomo, gli ispettori dovranno contestare al soggetto utilizzatore violazioni di natura lavoristica con le conseguenti evasioni contributive, ed anche gli illeciti legati alla materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro.