La riforma del lavoro introduce una serie di sanzioni amministrative, civili e previdenziali. Le sanzioni amministrative puniscono inadempimenti dei datori di lavoro e degli altri soggetti tenuti a cooperare al nuovo assetto normativo. A seconda dell’infrazione la sanzione può variare da 400 a 30.000 euro. Le sanzioni civili mirano a ripristinare la situazione soggettiva del lavoratore da tutelare e a reintegrarlo nei suoi diritti lesi illegittimamente. Le tipologie contemplate sono: onere, per il datore di lavoro, di comunicare preventivamente al Centro per l’impiego, entro la scadenza del termine fissato inizialmente, il proseguo del rapporto a tempo determinato oltre il termine; se il rapporto prosegue senza comunicazione, lo stesso non potrà che essere considerato a tempo indeterminato; in tema di apprendistato, gli apprendisti assunti in violazione dei limiti sono considerati lavoratori subordinati a tempo indeterminato dalla data di costituzione del rapporto; in materia di lavoro a progetto è necessaria l’esatta individuazione del progetto quale elemento essenziale di validità del rapporto, senza il quale si ha un rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato; in materia di associazione in partecipazione con apporto di lavoro, si stabilisce che in caso di violazione del divieto di associare un numero di soggetti superiore a tre, il rapporto con tutti gli associati si considera di lavoro subordinato a tempo indeterminato. Infine, le sanzioni previdenziali entrano in gioco in caso di omissione o evasione degli obblighi previdenziali.