L’art. 24-bis del Dl n.148/2015 prevede, in caso di assunzione di lavoratori in CIGS beneficiari dell’assegno di ricollocazione, l’esonero dal versamento del 50% dei contributi a carico del datore di lavoro, nel limite massimo di 4.030 annui euro, per un periodo massimo di: 18 mesi, in caso di assunzione con contratto a tempo indeterminato; 12 mesi, in caso di assunzione con contratto a tempo determinato, e, per la successiva trasformazione a tempo indeterminato, di ulteriori 6 mesi.