PENSIONI: MORATORIA AL CONTANTE FINO AL 30/09/2012

Luglio 18th, 2012 by admin

Dal 01/07/2012 è scattato l’obbligo di pagamento da parte della P.A. delle somme superiori a 1.000 euro tramite strumenti elettronici e bancari. Fino al 30/09/2012 vige una fase transitoria che permette di incassare gli importi in assenza di conti correnti o altri canali che garantiscano la tracciabilità dei flussi di denaro. Lo prevede l’Art. n.03 comma 4-bis del D.L. n.16/2012. Ecco come funziona: per i pensionati che non indicano un conto corrente o un libretto postale per l’accredito della pensione, l’INPS continuerà a disporre i pagamenti mensili, ma le somme confluiranno in un conto transitorio e infruttifero di interessi senza oneri per il beneficiario. Quando verrà comunicata la scelta le somme transiteranno dal conto congelato allo strumento di pagamento comunicato dal pensionato. Il trasferimento sarà effettuato senza addebito di spese e oneri per il beneficiario. Il pensionato che fino al 30/09/2012 non risulterà titolare di un conto corrente, o di un altro strumento necessario per la tracciabilità, potrà comunque ottenere il pagamento tramite un “assegno di traenza”, cioè un assegno emesso nei confronti di un soggetto di cui non si conoscono le coordinate bancarie. Tale assegno non è trasferibile e riporta una data inderogabile che una volta trascorsa non permette più l’incasso. Se dopo il 30/09/2012 il pensionato non avrà ancora comunicato lo strumento per l’accredito della pensione, le somme temporaneamente depositate sul conto transitorio ritorneranno all’INPS e resteranno nelle sue casse fino a quando non verrà comunicata la scelta.