L’Agenzia delle entrate ha fornito altri chiarimenti in merito la gestione dei corrispettivi telematici. Tra gli esoneri rientrano le cessioni di gpl/metano per autotrazione verso i privati; riguardo il documento commerciale vengono confermate le regole già previste per scontrino/ricevuta fiscale e viene chiarito che: operano gli stessi termini di emissione e lo stesso obbligo di descrizione minime; la medesima esenzione da imposta di bollo; la descrizione può essere sintetica ma sufficiente identificare il servizio o il bene. Il credito d’imposta, per i soggetti esonerati dalle liquidazioni periodiche, è utilizzabile dal mese successivo a quello del pagamento; per i contribuenti trimestrali, l’eventuale acquisto effettuato nell’ultimo trimestre sarà utilizzabile al 16 marzo 2020 a condizione che entro dicembre sia stato effettuato sia il pagamento sia la registrazione della fattura. Le sanzioni si applicano anche nel caso di mancato rispetto dei termini previsti per la memorizzazione e/o l’invio dei dati.