La Corte di giustizia europea, con la sentenza del 05 marzo 2020, causa C-48/19, ha affermato che per le prestazioni di consulenza telefonica relative alla salute e alle malattie, può essere concessa l’esenzione IVA prevista dall’articolo 132, paragrafo 1, lettera c), della direttiva 2006/112, a condizione che esse perseguano uno scopo terapeutico; la fattispecie, però, può essere verificata solo dal giudice del rinvio.