La Corte di Cassazione, con la sentenza n.11943 del 13/07/2012, ha chiarito che l’IVA sulle auto aziendali ad uso promiscuo è detraibile solo se è dimostrata l’inerenza con l’attività d’impresa. La decisione è stata presa tenendo in conto che, in tema di Iva, ai sensi degli Art. n.04 2° comma, n.01, e n.19 del DPR n.633/1972, in ordine agli acquisti di beni ed in generale alle operazioni passive, occorre sempre accertare ai fini della detraibilità “che ricorra l’effettiva inerenza all’esercizio dell’impresa”. Tali principi restano validi anche successivamente alla sentenza della Corte di giustizia del 2006, nella quale si è affermato che il diritto alla detrazione costituisce parte integrante del meccanismo dell’IVA attribuendo al contribuente un diritto che può essere soggetto alle sole limitazioni stabilite dalla VI direttiva Cee. Gli automezzi impiegati nell’attività d’impresa/lavoro autonomo possono essere utilizzati anche per fini privati. Per evitare gli abusi la normativa IVA prevede oggettive e soggettive limitazioni al diritto di detrazione del tributo assolto in rivalsa per l’acquisto, manutenzione e gestione degli automezzi. Tali limitazioni producono effetti in sede di cessione, concessione in uso a terzi o personale dell’automezzo.