INPS: PERMESSI LEGGE 104

31 Marzo 2020 di Amministratore

Con la circolare n. 45 del 25 marzo 2020, l’INPS ha fornito le istruzioni operative per fruire dell’incremento dei permessi della Legge 104/1992. L’art. 33 del Dl n. 151/2001 prevede, in favore dei genitori lavoratori dipendenti, il diritto a fruire del congedo parentale per un periodo massimo di tre anni, comprensivi del congedo parentale ordinario, entro il compimento del dodicesimo anno di età o entro 12 anni dall’ingresso in famiglia del minore in caso di adozione o affidamento. Per tutto il periodo di prolungamento del congedo è prevista un’indennità pari al 30%. L’art. 23, co. 5 del Dl n. 18/2020 ha previsto, oltre che per i lavoratori dipendenti, anche per i genitori iscritti alla Gestione separata e i genitori lavoratori autonomi iscritti all’INPS, la possibilità di fruire del congedo indennizzato anche oltre il limite di 12 anni di età. i lavoratori dipendenti del settore privato, aventi diritto ai permessi in argomento, potranno godere in aggiunta ai 3 giorni mensili già previsti dalla legge n. 104/1992, di ulteriori 12 giornate lavorative da fruire complessivamente nell’arco dei predetti due mesi.