Con la circolare n. 45 del 25 marzo 2020, l’INPS ha fornito le istruzioni operative per fruire dell’incremento dei permessi della Legge 104/1992. L’art. 33 del Dl n. 151/2001 prevede, in favore dei genitori lavoratori dipendenti, il diritto a fruire del congedo parentale per un periodo massimo di tre anni, comprensivi del congedo parentale ordinario, entro il compimento del dodicesimo anno di età o entro 12 anni dall’ingresso in famiglia del minore in caso di adozione o affidamento. Per tutto il periodo di prolungamento del congedo è prevista un’indennità pari al 30%. L’art. 23, co. 5 del Dl n. 18/2020 ha previsto, oltre che per i lavoratori dipendenti, anche per i genitori iscritti alla Gestione separata e i genitori lavoratori autonomi iscritti all’INPS, la possibilità di fruire del congedo indennizzato anche oltre il limite di 12 anni di età. i lavoratori dipendenti del settore privato, aventi diritto ai permessi in argomento, potranno godere in aggiunta ai 3 giorni mensili già previsti dalla legge n. 104/1992, di ulteriori 12 giornate lavorative da fruire complessivamente nell’arco dei predetti due mesi.