L’INPS con il messaggio n.2066 del 19 maggio 2020, illustra le operazioni successive all’emanazione dei provvedimenti di modifica dei decreti ministeriali di concessione della CIGS e della modalità di pagamento della CIGO. Per la prima sono riassunte le regole da seguire nei casi di: decreti di annullamento; decreti di sospensione della CIGS ai sensi dell’art. 20 del Dl n. 18/2020; decreti di revoca (efficacia ex nunc); comunicazioni integrative di rettifica; decreti di modifica della modalità di pagamento; richieste di esonero dal versamento del contributo addizionale; comunicazioni ministeriali circa gli esiti degli accertamenti dell’INL per il superamento delle percentuali di ore fruibili per contratto di solidarietà. Per la seconda, sono richiamate le istruzioni da applicare nelle ipotesi di modifica della modalità di pagamento della prestazione: in caso di documentate difficoltà finanziarie dell’impresa, la stessa può chiedere il pagamento diretto della prestazione fornendo all’Istituto la documentazione prevista; mentre nei casi di CIGO per causali Covid-19 non è necessario presentare alcun documento.