I titolari di assegno ordinario di invalidità (possessori di partita IVA, CO.CO.CO, artigiani e commercianti, coltivatori diretti, coloni e mezzadri, lavoratori stagionali del turismo e degli stabilimenti termali, lavoratori agricoli e dello spettacolo) che avevano presentato la domanda, poi respinta per incumulabilità con l’assegno, non dovranno ripresentarla, l’INPS riesaminerà d’ufficio la pratica e procederà al pagamento del bonus secondo le modalità indicate dal professionista/lavoratore all’atto della richiesta. I titolari di assegno ordinario di invalidità, sempre delle categorie di cui sopra, che non hanno ancora presentato la domanda COVID-19 di marzo 2020 possono richiederla entro il 03 giugno 2020.