Con il messaggio n.2183 del 26 maggio 2020, l’INPS ha precisato che il nuovo e più ridotto termine di trasmissione delle domande e la relativa penalizzazione riguardano esclusivamente i datori di lavoro che non hanno mai fatto richiesta d’intervento di cassa integrazione ordinaria o assegno ordinario con causale “COVID-19 nazionale” per periodi di sospensione, o riduzione dell’attività lavorativa che si collocano all’interno dell’arco temporale 23 febbraio – 30 aprile 2020. Il Dl n.34/2020 ha modificato i termini di presentazione della domanda di cassa integrazione e di assegno ordinario, disponendo che l’istanza deve essere presentata entro la fine del mese successivo a quello in cui ha avuto inizio il periodo di sospensione o di riduzione dell’attività lavorativa. L’art. 68, c. 1, lett. d), del decreto ha inserito all’art 19 del precedente decreto, il n. 18/2020, il comma 2-ter che fissa al 31 maggio il termine di presentazione delle domande riferite a periodi di sospensione o riduzione dell’attività lavorativa che hanno avuto inizio nel periodo ricompreso tra il 23 febbraio 2020 e il 30 aprile 2020.