La risoluzione AE n.28/E del 29 maggio 2020 fornisce chiarimenti sulla cancellazione dei versamenti Irap introdotta dal decreto Rilancio. Si legge: “non è dovuto il versamento del saldo dell’IRAP relativa al periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2019, fermo restando il versamento dell’acconto dovuto per il medesimo periodo di imposta. Non è dovuto il versamento della prima rata dell’acconto IRAP relativa al periodo di imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2019; l’importo di tale versamento è comunque escluso dal calcolo dell’imposta da versare a saldo per lo stesso periodo d’imposta”. La norma non trova applicazione per alcune categorie di soggetti: coloro che determinano il valore della produzione netta secondo gli articoli 7 e 10-bis del Dl n. 446/1997; i soggetti indicati nell’articolo 162-bis del Tuir; i soggetti con volume di ricavi o compensi superiori a 250 milioni di euro nel periodo d’imposta precedente a quello in corso alla data di entrata in vigore del decreto Rilancio