L’Agenzia delle Entrate, con la circolare n.15/E pubblicata il 13 giugno 2020, specifica che il contribuito a fondo perduto spetta anche alle aziende esercenti attività agricola o commerciale in forma di impresa cooperativa, ai soggetti in regime forfetario previsto dalla legge n. 190/2014 e a coloro che esercitano attività d’impresa o di lavoro autonomo (o sia titolare di reddito agrario) anche se lavoratore dipendente o pensionato, in relazione alle attività ammesse al contributo stesso. Restano esclusi i liberi professionisti con partita Iva attiva al 23 febbraio 2020 e iscritti alla Gestione separata; i lavoratori dello spettacolo iscritti al Fondo pensioni dello spettacolo, che nel 2019 abbiano avuto un reddito non superiore ai 50.000 euro.