Il decreto Crescita ha portato diverse novità nelle procedure per la dichiarazione d’intento. Dal 1° gennaio 2020 è abrogato per l’esportatore abituale l’obbligo di consegnare al fornitore la dichiarazione d’intento e/o la copia della ricevuta telematica che attesta la presentazione. Resta, invece, sempre l’obbligo di avvisare il fornitore della presentazione della dichiarazione d’intento e l’obbligo del fornitore di effettuare un riscontro telematico. Sono stati anche abrogati due obblighi: l’annotazione delle dichiarazioni d’intento nel registro e l’esposizione nel quadro VI della dichiarazione annuale Iva con i dati delle dichiarazioni d’intento ricevute. Chi opera in regime di non imponibilità IVA senza aver riscontrato per via telematica la presentazione della dichiarazione d’intento rischia una sanzione che va da 250 a 2.000 euro.