Sono operative le disposizioni sul tirocinio professionale introdotte dal D.P.R. del 07/08/2012 n.137. Alcune novità: la durata del tirocinio per l’accesso alle professioni regolamentate non può superare i 18 mesi, e per i primi sei mesi può essere svolto con la presenza di apposite convenzioni stipulate tra i diversi Consigli Nazionali degli Ordini e il Ministero dell’Università. Non rientrano nella nuova disciplina le professioni sanitarie. Viene previsto un registro dei praticanti tenuto presso il Consiglio dell’ordine o del collegio territoriale; per lo svolgimento del tirocinio bisogna essere iscritti al suddetto registro. Il professionista, presso il cui studio si svolgerà il tirocinio, deve avere almeno cinque anni di anzianità, deve assicurare che il tirocinio si svolga in modo funzionale alla sua finalità, non può avere più di tre praticanti contemporaneamente. Il tirocinio può essere svolto per un periodo non superiore a sei mesi, anche presso enti o professionisti di altri Paesi con titolo equivalente e abilitati all’esercizio della professione, può essere svolto in concomitanza di un rapporto di pubblico impiego o di lavoro subordinato privato, ma le relative discipline devono prevedere modalità e orari di lavoro idonei a consentirne l’effettivo svolgimento. L’interruzione del tirocinio per oltre sei mesi, senza giustificato motivo, comporta l’inefficacia, ai fini dell’accesso, di quello previamente svolto.