L’Agenzia delle Entrate, con la risposta all’interpello n.545 del 12 novembre 2020, chiarisce che rientrano nel credito d’imposta del 60%, previsto dall’articolo 120 del D.L. 34/2020 convertito con modificazioni dalla legge 07/2020, solo gli interventi di adeguamento degli ambienti di lavoro necessari al rispetto delle prescrizioni sanitarie e delle misure finalizzate al contenimento della diffusione del virus SARS-CoV-2 individuati da disposizioni normative o previsti dalle linee guida per le riaperture delle attività elaborate da amministrazioni centrali, enti territoriali e locali, associazioni di categoria e ordini professionali.