Con l’interpello n. 44/2020, l’Agenzia delle Entrate fornisce altri chiarimenti sui crediti d’imposta prima casa che possono essere fruiti solo per intero o anche parzialmente, in compensazione o diminuzione di altre imposte. Il bonus fiscale si può utilizzare in diminuzione dall’imposta di registro per l’atto che lo determina, oppure nei seguenti modi: per l’intero importo in diminuzione dalle imposte di registro, ipotecarie e catastali, sulle successioni e donazioni dovute sugli atti e sulle denunce presentati dopo la data di acquisizione del credito; in diminuzione dalle imposte sui redditi delle persone fisiche dovute in base alla dichiarazione da presentare successivamente alla data del nuovo acquisto; in compensazione delle somme dovute ai sensi del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241.