Nella risposta all’interpello n.76 del 02 febbraio 2021, l’Agenzia delle entrate chiarisce che la cessione del credito d’imposta per ecobonus ad una società da un’altra che lo aveva ricevuto dai condòmini a parziale pagamento delle fatture, potrà essere sfruttata soltanto in compensazione, essendo esclusa ogni altra forma di utilizzo o richiesta di rimborso. La sopravvenienza attiva, determinata dalla differenza tra valore nominale e costo di acquisto del credito, dovrà concorrere alla formazione del reddito imponibile nell’esercizio in cui il bonus è acquisito.