LA RIFORMA CONDOMINIALE: OBBLIGO DI AMMINISTRATORE A 8 CONDOMINI E ULTERIORI NOVITA’ APPROVATE

Settembre 25th, 2012 by admin

Innalzato il tetto dei condòmini oltre il quale è obbligatorio l’amministratore, diventano 8 invece di 4; la rappresentanza dell’amministratore è esercitata senza limiti in attuazione delle delibere riguardanti modifiche alle destinazioni d’uso e innovazioni; la carica si rinnova automaticamente salvo delibera esplicita di dimissioni; si alla possibilità di installare antenne TV o impianti per fonti rinnovabili sulla proprietà esclusiva senza ottenere il permesso del condominio, a condizione che siano rigorosamente orientati all’accesso esclusivo.
Inoltre, nessun divieto di possesso/detenzione di animali domestici; per gli amministratori che abbiano commesso gravi irregolarità fiscali o non abbiano aperto o utilizzato il conto corrente condominiale, i condomini, anche singolarmente, possono chiedere la convocazione dell’assemblea per far cessare la violazione e revocare il mandato all’amministratore; il condomino può rinunciare all’utilizzo dell’impianto centralizzato di riscaldamento o di condizionamento, se dal suo distacco non derivano notevoli squilibri di funzionamento o aggravi di spesa per gli altri condomini. In tal caso il rinunziante resta tenuto a concorrere al pagamento delle sole spese per la manutenzione straordinaria dell’impianto e per la sua conservazione e messa a norma.