La novità del contributo a fondo perduto di nuova istituzione è che lo si può fruire nel modo classico (bonifico), oppure come credito d’imposta. Il credito d’imposta è utilizzabile in compensazione nel modello F24, da presentare esclusivamente tramite i servizi telematici dell’Agenzia. La scelta andrà espressa in sede di presentazione dell’istanza per l’attribuzione del contributo. In riferimento, non si applicano le norme sul tetto annuale di 700.000 euro di crediti utilizzabili in compensazione (articolo 34, legge n.388/2000); limite di 250.000 euro di crediti da riportare nel quadro RU della dichiarazione dei redditi (articolo 01, comma 53, legge n.244/2007); divieto di compensazione in caso di debiti erariali scaduti e iscritti a ruolo di ammontare superiore a 1.500 euro (articolo 31, comma 01, Dl n.78/2010).