L’Agenzia delle entrate ha diffuso, in materia di contributo a fondo perduto, una circolare informativa di chiarimenti. Per il calcolo della base imponibile riferita ai professionisti iscritti alle Casse professionali, eventuali contributi a fondo perduto percepiti nel 2020 non rilevano ai fini della verifica delle condizioni, così come tutte le ulteriori misure agevolative finalizzate al contrasto della crisi Covid-19. Le somme dovute a titolo di rimborso delle anticipazioni effettuate in nome e per conto del cliente, se documentate, non sono da includere né ai fini dell’ammontare dei compensi né del calo di fatturato; rilevano le somme per rimborsi spese (viaggi, alloggi, ecc..) addebitati in fattura al committente. Rileva, anche, per il solo calo di fatturato il contributo integrativo alle casse di previdenza private, ma non entrano nel computo del limite dei ricavi. L’indennità maternità non è da includere nel fatturato, e non rientra neppure tra i ricavi da considerare.