Con la circolare n.39/E del 02/10/2012 l’Agenzia delle Entrate comunica della possibilità di chiusura delle liti pendenti da oltre un decennio presso le Commissioni Tributarie Centrali. Queste le casistiche elencate nel documento rientranti nella definizione: decisione di primo grado totalmente sfavorevole all’Amministrazione Finanziaria, confermata in secondo grado; decisione di primo grado parzialmente sfavorevole all’Amministrazione Finanziaria, confermata in secondo grado. Non sono definibili le controversie pendenti se: la decisione di primo grado totalmente sfavorevole all’Amministrazione Finanziaria sia stata riformata dal giudice di secondo grado con una pronuncia totalmente o parzialmente favorevole alla stessa; la decisione di primo grado parzialmente sfavorevole all’Amministrazione Finanziaria sia stata riformata dal giudice di secondo grado con una pronuncia totalmente favorevole alla stessa; la decisione di primo grado parzialmente sfavorevole all’Amministrazione Finanziaria sia stata riformata dal giudice di secondo grado con una pronuncia totalmente sfavorevole alla stessa; la decisione di primo grado parzialmente sfavorevole all’Amministrazione Finanziaria non sia stata esattamente confermata dal giudice di secondo grado. Per concludere, al fine di accedere alla definizione è necessario che la controversia sia originata da un ricorso introduttivo del giudizio iscritto a ruolo entro la data del 25/05/2000; parte in giudizio sia l’Amministrazione Finanziaria ovvero l’agente della riscossione; la controversia sia pendente alla data del 26/05/2010; la controversia non abbia a oggetto istanze di rimborso ovvero la mera spettanza di un’agevolazione.