Con messaggio n.2204 dell’08 giugno 2021, l’Inps ha chiarito che, non essendo previsto uno specifico termine prescrizionale per la fruizione dei permessi ex art. 33 della Legge n.104/1992 e del congedo straordinario ex art. 42, comma 05, Dl n.151/2001, si ritiene applicabile la prescrizione ordinaria decennale disciplinata dall’art. 2946 c.c.