Dal 01/01/2013 entrerà in vigore l’ASPI (assicurazione sociale per l’impiego) che prenderà il posto dell’indennità di disoccupazione, e dal 2017, anche della mobilità. I beneficiari dell’ASPI saranno i lavoratori che avranno perduto il reddito da lavoro per disoccupazione involontaria, compresi gli apprendisti e i soci lavoratori di cooperative. Il diritto all’Aspi sorge quando ci siano almeno due anni di assicurazione e almeno un anno di contribuzione nei due anni che precedono l’inizio del periodo di disoccupazione. L’indennità viene calcolata sulla retribuzione media mensile degli ultimi due anni utile ai fini contributivi. L’ASPI non può superare l’importo della indennità straordinaria di cassa integrazione, che per il 2012 è di 1.119,32 euro. Secondo le regole di calcolo, descritte all’Art. n.02 comma 07, il trattamento iniziale dell’ASPI è soggetto a ridursi del 15% dopo sei mesi e di un ulteriore 15% dopo ancora sei mesi.