Sono stati stabiliti i criteri e le modalità di attuazione della disposizione di cui all’art. 01, co. 12, L. n.160/2019, riguardanti la non imponibilità IRPEF dell’intero importo ricevuto a titolo di NASpI. Il provvedimento che ne dispone l’attuazione è del 17 giugno 2021. Il lavoratore che richiede la liquidazione anticipata in un’unica soluzione della NASpI spettante a titolo di incentivo per la sottoscrizione di una quota di capitale sociale di una cooperativa in cui il socio presta attività lavorativa è tenuto, per rientrare nella non imponibilità IRPEF deve allegare alla domanda: l’attestazione di avvenuta iscrizione della cooperativa nel registro delle imprese nonché nell’Albo nazionale delle società cooperative; stralcio dell’elenco dei soci unitamente alla dichiarazione del Presidente della cooperativa attestante l’avvenuta iscrizione del socio e relativa attività lavorativa dello stesso; dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, in cui dichiara di destinare l’intero importo percepito al capitale sociale della cooperativa entro il termine per la presentazione della dichiarazione relativa all’anno di imposta in cui è percepita la prestazione.