La sentenza n.37930 depositata il 01/10/2012 della Corte di Cassazione sancisce il principio secondo il quale il reato relativo alle fatture per operazioni inesistenti si perfeziona all’emissione delle stesse. La violazione va qualificata fra gli illeciti istantanei e non permanenti, la prescrizione decorre dal momento del rilascio del documento; in caso di molteplici emissioni nell’arco del medesimo periodo d’imposta, dal momento dell’emissione dell’ultima di esse. La disciplina riguardante la prescrizione dei reati tributari era stata oggetto di riforma con la Legge n.251/2005. La materia ha subito un’ulteriore riforma con il D.L. n.138/2011 di recente emanazione. Con la citata disposizione i termini di prescrizione per i delitti previsti dagli articoli dal n.02 al n.10 del D.lgs. n.74/2000 sono stati aumentati di un terzo, passando dai precedenti sei anni agli attuali otto. Restano fuori dalla riforma le sole violazioni concernenti i reati di omesso versamento, indebita compensazione e sottrazione fraudolenta, per le quali continuano ad applicarsi i precedenti termini prescrizionali di sei anni.