Con la risoluzione n.96/E del 17/10/2012 l’Agenzia delle Entrate fa chiarezza in tema di applicazione dell’esenzione IVA dell’attività svolta da un masso-fisioterapista. L’unico documento di prassi in merito era la risoluzione n.70/E/2007, dove veniva trattata la materia considerando una disparità di trattamento tra il masso-fisioterapista con formazione biennale e quello con formazione triennale. Solo a quest’ultimo veniva riconosciuta la possibilità di applicare l’esenzione IVA di cui all’Art. n.10, n.18, del DPR n.633/72. Ebbene, l’Agenzia continua a ribadire il principio contenuto nel documento di prassi: il regime di esenzione è applicabile solo ai masso-fisioterapisti con formazione triennale, il cui titolo era equiparato a quello di fisioterapista in base al D.M. del 27/07/2000 conseguito anteriormente al 17/03/1999.