L’Agenzia delle Entrate ha reso note le modalità di fruizione del credito d’imposta per gli incrementi occupazionali da nuove assunzioni al Sud. Il Dl n.70/2011 ha stabilito, per i datori di lavoro che creano nuovo lavoro stabile nel Mezzogiorno, il diritto ad un credito d’imposta denominato “Bonus Sud”. Le assunzioni interessate coprono il periodo 14 maggio 2011 – 13 maggio 2013; il credito ammonta al 50% del costo salariale sostenuto nei 12 mesi successivi all’assunzione (24 mesi nel caso di lavoratori “molto svantaggiati”). Per fruire del bonus, i datori di lavoro interessati devono presentare un’apposita istanza alla Regione competente entro i termini previsti dalla Regione stessa, come indicato dal DM del 24 maggio 2012. Ciascuna Regione formulerà una graduatoria dei beneficiari e trasmetterà all’Agenzia delle Entrate l’elenco dei soggetti ammessi. I beneficiari, dopo aver ricevuto la comunicazione di accoglimento dell’istanza, potranno utilizzare il credito esclusivamente in compensazione nel modello F24 a partire dalla data di accoglimento dell’istanza ed entro 2 anni dalla data di assunzione. Il codice tributo utile è “3885”. Il credito d’imposta va poi indicato nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta per il quale è concesso.