BONUS SUD: MODALITA’ PER LA FRUIZIONE DEL CREDITO D’IMPOSTA

Ottobre 19th, 2012 by admin

L’Agenzia delle Entrate ha reso note le modalità di fruizione del credito d’imposta per gli incrementi occupazionali da nuove assunzioni al Sud. Il Dl n.70/2011 ha stabilito, per i datori di lavoro che creano nuovo lavoro stabile nel Mezzogiorno, il diritto ad un credito d’imposta denominato “Bonus Sud”. Le assunzioni interessate coprono il periodo 14 maggio 2011 – 13 maggio 2013; il credito ammonta al 50% del costo salariale sostenuto nei 12 mesi successivi all’assunzione (24 mesi nel caso di lavoratori “molto svantaggiati”). Per fruire del bonus, i datori di lavoro interessati devono presentare un’apposita istanza alla Regione competente entro i termini previsti dalla Regione stessa, come indicato dal DM del 24 maggio 2012. Ciascuna Regione formulerà una graduatoria dei beneficiari e trasmetterà all’Agenzia delle Entrate l’elenco dei soggetti ammessi. I beneficiari, dopo aver ricevuto la comunicazione di accoglimento dell’istanza, potranno utilizzare il credito esclusivamente in compensazione nel modello F24 a partire dalla data di accoglimento dell’istanza ed entro 2 anni dalla data di assunzione. Il codice tributo utile è “3885”. Il credito d’imposta va poi indicato nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta per il quale è concesso.