L’Istituto di previdenza ha reso noto che il lavoratore beneficiario di un trattamento di cassa integrazione guadagni, avviato al lavoro con contratto a tempo indeterminato, nel caso di recesso da parte del datore di lavoro a causa del mancato superamento del periodo di prova è riammesso al programma di cassa integrazione salariale e continuerà quindi a fruire del trattamento economico, in quanto il contratto di lavoro nel periodo di prova deve configurarsi come contratto a tempo determinato.