La rivalutazione delle aree fabbricabili 2005 fu istituita dalla Legge n.266/2005. In particolare si dette la possibilità di rivalutare le aree fabbricabili non ancora edificate, o risultanti tali a seguito della demolizione degli edifici esistenti, ponendo come condizione l’utilizzo edificatorio dell’area entro i 5 anni successivi alla rivalutazione stessa, cioè entro il 31/12/2010. Il decreto proroghe 2012 (Dl n.216/2011) ha innalzato il limite temporale portandolo a 10 anni, quindi ora il termine è fissato al 31 dicembre 2015. La proroga è giunta, però, dopo oltre un anno dalla scadenza del termine originario di 5 anni, con la conseguenza che i contribuenti che non hanno edificato entro il 31 dicembre 2010 sono già decaduti dai benefici della rivalutazione, con conseguente irrilevanza del maggior valore iscritto a bilancio, sorgere di un credito d’imposta per l’imposta sostitutiva pagata a suo tempo utilizzabile già dal 1° gennaio 2011 in compensazione, e liberazione del saldo attivo di rivalutazione. La risoluzione n.94/E 11 ottobre 2012 dell’Agenzia delle Entrate ha chiarito gli effetti della proroga. Essi sono diversi a seconda che il contribuente scelga di fruire o no del nuovo termine decennale. Nel primo caso, deve riversare il credito d’imposta già fruito in compensazione entro il 30 settembre 2013; il versamento, senza sanzioni e con interessi al saggio legale deve avvenire mediante F24 indicando il codice tributo “1812” e l’anno di riferimento “2011”; vengono riconosciuti i maggiori valori fiscali delle aree iscritti; viene ricostituito il saldo attivo di rivalutazione. Nel secondo caso, non deve riportare i maggiori valori fiscali delle aree per allinearli ai valori di bilancio; il saldo attivo resta una posta non vincolata; ha diritto al riconoscimento del credito d’imposta per l’imposta sostitutiva pagata a suo tempo.