In tema di IRAP la Corte di Cassazione si è continuamente espressa. Con l’ordinanza n.34484 del 16 novembre 2021, ricorda che il presupposto della debenza è l’esercizio di un’attività autonomamente organizzata diretta alla produzione o allo scambio di beni ovvero alla prestazione di servizi. Nel caso di attività professionali, il professionista deve essere il responsabile dell’organizzazione e l’attività professionale deve essere svolta con l’utilizzo di fattori idonei ad accrescerne la produttività. Un avvocato che esercita la professione come collaboratore esterno, limitandosi ad utilizzare i beni messi a sua disposizione dall’azienda, non è soggetto IRAP.