L’errata indicazione dei costi black-list viene sanata tramite il ravvedimento operoso. La normativa in materia prevede la loro indicazione nel Modello Unico 2012, esattamente, nei righi appositi, tra le variazioni in aumento, l’ammontare complessivo dei costi delle operazioni intercorse con imprese domiciliate nei paradisi fiscali e tra le variazioni in diminuzione, la parte deducibile dei costi per la sussistenza delle predette circostanze. La separata indicazione nella dichiarazione dei redditi fino al 31/12/2006 costituiva una condizione essenziale ai fini della deducibilità degli stessi; dal 01/01/2007 non era più richiesta in quanto subordinata esclusivamente alla presenza delle predette esimenti. La mancata indicazione è sanzionabile; per farlo è necessario presentare una dichiarazione integrativa, prima dell’avvio dei controlli da parte dell’Amministrazione Finanziaria ed entro il termine di decadenza dell’accertamento. Qualora la dichiarazione integrativa sia inviata entro il termine di presentazione della dichiarazione relativa all’anno nel corso del quale è stata commessa la violazione, è possibile usufruire della riduzione delle sanzioni prevista dal ravvedimento operoso. La sanzione ridotta ammonta a euro 32 (25 per le violazioni commesse fino al 31/01/2011), il codice tributo da utilizzare in F24 è “8911”; se si supera il termine di presentazione della dichiarazione relativa all’anno in cui la violazione è commessa, è pari a euro 258. Secondo la circolare n.46/E/2009, a controlli iniziati il ravvedimento diviene inefficace e si applica la sanzione specifica del 10% dei costi non indicati, con un minimo di euro 500 e un massimo di euro 50.000.