Il D.L. n.123/2012 ha semplificato l’iter per le operazioni straordinarie ed in particolare modo per le fusioni. Tra le novità principali si segnala la modifica l’Art. n.2501-quater, c.c., che attualmente prevede quanto segue: “l’organo amministrativo delle società partecipanti alla fusione deve redigere, con l’osservanza delle norme sul bilancio d’esercizio, la situazione patrimoniale delle società stesse, riferite ad una data non anteriore di oltre centoventi giorni al giorno in cui il progetto di fusione è depositato nella sede della società”. Grazie al decreto semplificazioni è possibile rinunciare alla predisposizione della situazione patrimoniale intermedia, se vi è il consenso unanime di tutti i soci.