La Corte di cassazione, con la sentenza n.36362 del 23 aprile 2021, ha affermato che una società di capitali non può dedurre dal reddito il costo dell’amministratore che è lavoratore dipendente. Sussiste infatti incompatibilità fra il vincolo di subordinazione e la carica di amministratore. La motivazione è complessa. In materia di imposte sui redditi vige un’assoluta incompatibilità tra la qualifica di lavoratore dipendente di una società di capitali e la carica di presidenza del consiglio di amministrazione o di amministratore unico della stessa, in quanto il cumulo nella stessa persona dei poteri di rappresentanza sociale, di direzione, di controllo e di disciplina rende impossibile quella diversificazione delle parti del rapporto di lavoro e delle relative distinte attribuzioni che è necessaria perché sia riscontrabile l’essenziale e indefettibile elemento della subordinazione, con conseguente indeducibilità dal reddito della società del relativo costo da lavoro dipendente.