Il datore di lavoro può ricorrere alla somministrazione di lavoro a termine anche se il lavoratore ha raggiunto il periodo massimo di 36 mesi, è quanto si legge nella risposta all’interpello n.32 pubblicato il 19/10/2012 del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali. Nello specifico è chiarito che il periodo massimo di 36 mesi previsto per la successione di contratti a termine con lo stesso lavoratore e per le stesse mansioni, è riferito al solo contratto a tempo determinato e non è un limite applicabile alla somministrazione di lavoro. E’ quindi possibile l’assunzione di uno stesso lavoratore, ricorrendo alla somministrazione di lavoro a tempo determinato, anche dopo aver esaurito il periodo massimo di 36 mesi.