Frontalieri senza quadro RW solo se il rapporto lavorativo all’estero dura almeno per 183 giorni nell’anno. Lo chiarisce l’Agenzia delle Entrate nella risoluzione 128/E del 10/12/2010 che illustra i requisiti per usufruire dell’esonero del monitoraggio delle attivita’ estere disposte dal decreto legge 78/10. Il quadro RW deve, in genere, essere compilato dai contribuenti che, nel periodo d’imposta, hanno la residenza fiscale in Italia a norma dell’Art. 2 del Tuir, anche se lavorano all’estero, riportando le attivita’ finanziarie detenute oltrefrontiera.