L’Agenzia delle Entrate, in risposta all’interpello n.62/2022 a tema superbonus ha chiarito che è applicabile agli interventi eseguiti su immobili assegnati sulla base dei contratti di comodato nei confronti di comodatari nonché soci di una società semplice. Nella risposta si richiama la circolare n.24/E del 2020, in cui si indicano le condizioni per fruire del superbonus nel caso di comodato di immobili di proprietà di una società semplice ai propri soci persone fisiche; è essenziale “possedere o detenere l’immobile oggetto dell’intervento in base ad un titolo idoneo, al momento di avvio dei lavori”. I soci detentori possono usufruire superbonus per le spese direttamente sostenute, a condizione che dal contratto di comodato emerga il consenso espresso all’esecuzione dei lavori da parte della società semplice proprietaria e che tali interventi siano effettuati su unità immobiliari ad uso abitativo.