La prima sezione penale della Corte di Cassazione, nell’ordinanza n.538 del 12 gennaio 2022, ha affermato che incorre nel reato di bancarotta per distrazione il professionista a cui vengono corrisposti compensi onerosi da una società (dichiarata fallita) per prestazioni che afferiscono ad attività troppo generiche e prevedono remunerazioni prive di qualsivoglia canone di ragionevolezza imprenditoriale, anche se giustificate da regolari contratti.