Dal 01/01/2012, in base a quanto previsto dal Dl n.138/2011 (Legge n.148/2011), le cooperative versano l’acconto IRES considerando un aumento della quota di utili soggetti a tassazione. In particolare, le cooperative a mutualità prevalente aumentano il reddito minimo imponibile dal 30% al 40%, le Cooperative di consumo dal 55% al 65%; inoltre si riprende a tassazione una quota del 10% concernente l’accantonamento degli utili alla riserva minima obbligatoria. Dall’aumento della quota di utili tassabili sono escluse le cooperative agricole e della piccola pesca per le quali la quota di utili soggetta a IRES rimane fissa nella misura del 20%. In sintesi la generalità delle cooperative devono maggiorare l’utile imponibile dell’anno precedente del 13% aggiungendolo al 30% tassabile in passato; le cooperative agricole devono maggiorare la percentuale del 20% tassata in precedenza del 3%; le cooperative sociali tassano solo il 3% degli utili visto che in passato tutto l’utile accantonato a riserva indivisibile era esente.