L’Agenzia delle entrate ha fornito un chiarimento in merito la tempistica relativa al recupero dell’Iva sui crediti insoddisfatti. Il diritto di emettere la nota di variazione in diminuzione sorge con l’avvio della procedura concorsuale e va esercitato entro il 30 aprile dell’anno successivo. Se si attende l’accertamento definitivo dell’inesigibilità del credito, l’insorgenza del diritto si collega al momento di chiusura della procedura e dovrà essere esercitato entro il 30 aprile dell’anno successivo.