E’ stato istituito il seguente codice tributo: “1862” – “IMPOSTA SOSTITUTIVA SUL MAGGIOR VALORE ATTRIBUITO ALLE ATTIVITÀ IMMATERIALI – art. 110, comma 08- quater, del decreto-legge 14 agosto 2020 n.104”, per versare l’imposta sostitutiva sul maggior valore da riallineamento, come stabilito dalla legge di Bilancio 2022 per le attività immateriali oggetto di rivalutazione/riallineamento.