La Corte di Cassazione condanna fermamente il “finto” lavoro part time dichiarato dal datore di lavoro, che poi impiega il dipendente a tempo pieno: è sfruttamento lavorativo. Si tratta di un reato disciplinato all’art. 603-bis del codice penale, che espone due ipotesi : quella di “intermediazione illecita”, data da chiunque assume manodopera allo scopo di destinarla al lavoro presso terzi in condizione di sfruttamento e approfittando dello stato di bisogno dei lavoratori; quella di “sfruttamento lavorativo”, dato da chi utilizza, assume o impiega manodopera, anche tramite attività d’intermediazione, sottoponendo i lavoratori a condizioni di sfruttamento ed approfittando del loro stato di bisogno (sentenza n.24388/2022).