La sottoscrizione di una polizza assicurativa vita con un istituto estero, comporta diversi adempimenti sotto il profilo fiscale che vanno dalla tassazione dei redditi derivanti dal rapporto di assicurazione agli obblighi di monitoraggio fiscale (quadro RW) delle attività detenute all’estero così come l’applicazione dell’IVAFE (Imposta sul Valore delle Attività Finanziarie all’Estero) sul valore sottostante al contratto di assicurazione.
Detti obblighi sono previsti da una normativa tributaria non sempre chiara e che, soprattutto, è andata modificandosi frequentemente negli ultimi anni, tanto da indurre in confusione i contribuenti in merito al corretto adempimento degli obblighi tributari relativi alla sottoscrizione di una polizza assicurativa estera.
Proprio con riferimento a tali dubbi l’Agenzia delle Entrate si è espressa, in risposta ad un’istanza di Interpello, fornendo i propri chiarimenti relativamente alla tassazione dei redditi derivanti dal contratto di polizza assicurativa estera nonché agli obblighi di compilazione del quadro RW e del pagamento dell’imposta IVAFE.
1. Il caso: il contribuente con la polizza assicurativa estera
L’ipotesi rispetto alla quale l’Agenzia delle Entrate ha fornito il suo parere è quello di un contribuente italiano il quale nel 1976 aveva stipulato un contratto di assicurazione sulla vita con una compagnia assicurativa estera e che in data 31 dicembre 2018, in vista della scadenza naturale del contratto prevista per il 1° gennaio 2019, aveva ottenuto l’accreditamento delle somme spettanti su un conto corrente svizzero.
Non avendo la compagnia assicurativa estera provveduto ad applicare alcuna imposta sostitutiva sui premi corrisposti al contribuente, quest’ultimo chiedeva al Fisco italiano:
- come dovesse procedere a tassare queste somme, vale a dire il periodo d’imposta di riferimento, la base imponibile e l’aliquota da applicarsi;
- quale fosse il valore finale dell’attività finanziaria estera e i giorni di detenzione da indicare nel quadro RW, per il monitoraggio delle attività finanziarie detenute all’estero, e ai fini del pagamento dell’IVAFE.
L’interessato riteneva che il periodo di riferimento per la tassazione dei redditi derivanti dal contratto di assicurazione estero e l’indicazione della relativa attività nel quadro RW fosse l’anno 2018, in cui aveva materialmente incassato il premio, mentre l’aliquota da applicarsi dipendesse dai periodi d’imposta in cui erano maturate le somme percepite.
Ai fini dell’IVAFE, invece, il contribuente riteneva che la base imponibile dovesse essere costituita dalla somma assicurata in caso di vita, riscattabile al 1° gennaio 2019, e che i giorni di detenzione fossero 364, non inclusivi del 31 dicembre 2018, giorno in cui la polizza era stata estinta con l’accredito delle somme sul suo conto corrente svizzero.
2. La risposta dell’Agenzia delle Entrate
Con risposta n.300/2019 l’Agenzia delle Entrate affronta i diversi quesiti esposti dall’istante, fornendo la propria risposta sotto 3 diversi profili, vale a dire:
- tassazione del premio derivante dal riscatto della polizza assicurativa estera;
- compilazione del quadro RW e pagamento dell’IVAFE.
2.1. Tassazione del premio derivante dal riscatto della polizza assicurativa estera
Nell’ambito della sua riposta l’Agenzia delle Entrate chiarisce la definizione di contratti di assicurazione sulla vita, come quelli aventi ad oggetto il rischio morte quando la compagnia sia obbligata a corrispondere al beneficiario una somma o una rendita alla morte dell’assicurato, sia quelli che assicurano in caso di sopravvivenza dell’assicurato il diritto a quest’ultimo o al terzo beneficiario di ricevere una somma o una rendita ad una data prestabilita.
La tassazione delle somme percepite per effetto delle polizze assicurative variano a seconda delle tipologie contrattuali, anche qualora ci si trovi in presenza di contratti misti.
Sul punto è stato evidenziato che l’art. 34 del D.P.R. n.601/1973, così come modificato dalla Legge di Stabilità per l’anno 2015, prevede che: ”I capitali percepiti in caso di morte in dipendenza di contratti di assicurazione sulla vita a copertura del rischio demografico, sono esenti dall’imposta sul reddito delle persone fisiche”.
Per effetto della novella legislativa, l’esenzione dall’imposta sul reddito delle persone fisiche è stata limitata ai soli capitali percepiti, in caso di morte dell’assicurato, a copertura del rischio “demografico”, dai beneficiari di assicurazioni sulla vita.
Da ciò deriva che è coperto da esenzione solo il capitale erogato a copertura del rischio “demografico”, rimanendo imponibili in capo al beneficiario le restanti somme alla componente “finanziaria”.
Detta ultima parte, infatti, viene tassata ai sensi dell’art. 44, comma 1, lett.g) del D.P.R. n.917/196 su una base imponibile determinata dal successivo art. 45, comma 4, pari alla somma corrispondente alla differenza tra l’ammontare percepito e quello dei premi pagati.
Qualora questi redditi siano corrisposti, come nel caso in questione, da soggetti esteri, devono essere assoggettati ad Imposta Sostituiva ai sensi dell’articolo 26-ter, comma 1, del D.P.R. n.600/1973, nella stessa maniera in cui li tasserebbe una compagnia assicuratrice italiana.
L’imposta sostitutiva viene applicata nella misura del 26% a decorrere dal 1° luglio 2014, così elevata dal D.L. n.66/2014 a partire da quella precedente del 20%, applicabile ai redditi di capitale derivanti dai contratti sottoscritti dal 1° luglio 2014 e dalle plusvalenze realizzate dopo tale data. Tuttavia, la legge prevede anche che, per i contratti stipulati entro il 30 giugno 2014, la tassazione nella misura del 26% si applica solo per i redditi maturati dopo il 1° gennaio 2014 se trattasi di capitali corrisposti in dipendenza di contratti di assicurazione sulla vita e di capitalizzazione e sui redditi derivanti da alcuni rendimenti di forme pensionistiche erogate in forma periodica (art. 50, comma 1, lett. h-bis), del D.P.R. n.917/1986) e di rendite vitalizie aventi funzione previdenziale (art. 44, comma 1, lettere g-quater) e g-quinquies) del D.P.R. n.917/1986).
A tali redditi, quindi, viene applicata l’aliquota vigente nel periodo di maturazione di tali redditi, quale:
– del 12,50% per la parte dei redditi maturati fino al 31 dicembre 2011
– del 20% per la parte dei redditi maturati dal 1° gennaio 2012 fino al 30 giugno 2014
– del 26% sui redditi maturati a partire dal 1° luglio 2014
L’imposta sostitutiva può essere versata direttamente dalle imprese di assicurazioni estere operanti in Italia in regime di libertà di prestazione di servizi o da un rappresentante fiscale ovvero applicata dai soggetti intermediari di cui all’articolo 23 del D.P.R. n.600/1973
Se, invece, come nel caso in esame, i redditi esteri non vengono percepiti per il tramite di intermediari residenti, mancando un sostituto d’imposta è lo stesso contribuente che deve dichiararli applicando l’imposta sostitutiva oppure il regime di tassazione ordinaria per ottenere il riconoscimento del credito d’imposta di cui all’articolo 165 del TUIR per le imposte eventualmente pagate all’estero.
Per cui nel caso di specie il contribuente viene ritenuto obbligato a tassare le somme percepite il 31 dicembre 2018 sul conto corrente svizzero mediante la loro indicazione nel quadro RM del Modello Unico Persone Fisiche 2019, applicando le aliquote vigenti nei rispettivi periodi di maturazione, sulla base di quanto certificato dalla compagnia assicuratrice erogante.
Essendo state incassate a fine anno 2018, nessuna di tali somme dovrà essere indicata nel quadro RM relativo al successivo anno d’imposta 2020.
2.2. Compilazione del quadro RW e pagamento dell’IVAFE
L’IVAFE è l’imposta patrimoniale con aliquota dello 0,20% che si applica sul valore dei prodotti finanziari detenuti all’estero. Essa deve essere liquidata all’interno del quadro RW (monitoraggio fiscale). In origine, l’imposta era dovuta dalle sole persone fisiche residenti.
Il contribuente viene ritenuto obbligato alla compilazione del quadro RW da allegare al Modello Unico Persone Fisiche 2019, perché questo ricomprende anche per le polizze di assicurazione sulla vita e di capitalizzazione quando, come nel caso di specie, la compagnia estera non abbia optato per l’applicazione dell’imposta sostitutiva e dell’imposta di bollo e che non sia stato conferito ad un intermediario finanziario italiano l’incarico di regolare tutti i flussi connessi con l’investimento, il disinvestimento e il pagamento dei proventi.
Il valore della polizza da indicare nel quadro RW è pari all’intero importo accreditato in data 31 dicembre 2018 da parte della compagnia assicuratrice, atteso che questo è individuato sulla base delle condizioni contrattuali che, nel caso in esame, prevedono che sia da corrispondere a scadenza la somma assicurata in caso di vita e quella qualificata quale “eccedenze accumulate” negli anni fino alla data di scadenza del contratto.
A differenza di quanto sostenuto dal contribuente, l’Agenzia delle Entrate precisa che il possesso della polizza assicurativa estera deve essere indicato per un periodo di 365 giorni nell’anno 2018, comprendente anche il giorni dell’accredito delle somme e di estinzione della polizza assicurativa (31 dicembre 2018).
La compilazione del quadro RW è anche finalizzata al pagamento dell’IVAFE (Imposta sul Valore delle Attività Finanziarie all’Estero) imposta introdotta dai commi da 18 a 22 dell’articolo 19 del D.L. 201/2011 (convertito dalla Legge n.214/2011), costituendo la polizza vita un’attività da cui derivano redditi di capitale o redditi diversi di natura finanziaria di fonte estera imponibili in Italia.