Il decreto del 06 settembre 2022 del Ministero del lavoro e del MEF, stabilisce che dal 1° gennaio 2023 sono assicurabili all’Inail, con l’applicazione delle voci di tariffa corrispondenti alle lavorazioni esercitate previste nella tariffa ordinaria dipendenti, le seguenti categorie di lavoratori: facchini riuniti in cooperative addetti a lavori di carico e scarico di merci e materiali, compresi i lavori di facchinaggio nei porti e a bordo di navi; barrocciai, vetturini e ippotrasportatori soci di cooperative addetti a lavori di trasporto mediante trazione animale o someggio; pescatori della piccola pesca marittima e delle acque interne di cui alla legge 13 marzo 1958 n.250 soci di cooperative di pesca che esercitano la pesca quale esclusiva o prevalente attività lavorativa; persone addette ai lavori di frangitura e spremitura delle olive tutelate ai sensi del titolo I del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965 n.1124.