L’Agenzia delle entrate, nella circolare n.36/2022 ha chiarito che anche il consumo di gas per riscaldamento gode del bonus energetico. Esso può essere ricondotto a un “uso energetico diverso da un uso termoelettrico”, e, conseguentemente, le imprese potranno determinare il credito d’imposta sull’intero importo dell’addebito effettuato dal fornitore, utilizzando entro il 31/12/2022 quello generato dalle spese del 1° trimestre 2022 (sole imprese gasivore) e del 2° trimestre 2022 (imprese gasivore e non gasivore).