L’articolo 1, c. 359, della legge di bilancio n.197/2022, fa un ulteriore passo avanti rispetto alla riforma ex Dl 105/2022 del congedo parentale. Dal corrente anno, un mese del congedo parentale è indennizzato all’80% della retribuzione, invece 30%. Rientra il congedo fruito entro il sesto anno di vita del figlio e in alternativa tra i genitori.