SOGLIE DI FALLIBILITA’ AZIENDALE

Febbraio 27th, 2023 by Amministratore

SOGLIE DI FALLIBILITA’ (art. 1 c. 2 Legge Fallimentare)

Le condizioni per poter essere oggetto di fallimento sono:

  1. La qualifica di imprenditore commerciale

Solo l’imprenditore che esercita un’attività commerciale può essere dichiarato fallito;

  1. Lo stato d’insolvenza

L’imprenditore può fallire se si trova in stato di insolvenza: ossia nell’impossibilità di soddisfare regolarmente le sue obbligazioni. Sussiste lo stato di insolvenza anche con la presentazione di un’unica istanza di fallimento. Secondo la giurisprudenza il creditore che richiede il fallimento deve allegare un principio di prova circa la sussistenza dello stato di insolvenza, diversamente il tribunale non può procedere all’istruttoria prefallimentare. Il tribunale chiamato a pronunciarsi sul fallimento deve accertare se sussiste l’insolvenza con riferimento alla situazione in atto al momento della decisione.

  1. Soglie di fallibilità

Non sono soggetti alle disposizioni sul fallimento e sul concordato preventivo gli imprenditori di cui all’art. 1 comma 2 Legge Fallimentare, i quali dimostrino il possesso congiunto dei seguenti requisiti:

a) aver avuto, nei tre esercizi antecedenti la data di deposito della istanza di fallimento o dall’inizio dell’attività se di durata inferiore, un attivo patrimoniale di ammontare complessivo annuo non superiore ad euro 300.000;

b) aver realizzato, in qualunque modo risulti, nei tre esercizi antecedenti la data di deposito dell’istanza di fallimento o dall’inizio dell’attività se di durata inferiore, ricavi lordi per un ammontare complessivo annuo non superiore ad euro 200.000;

c) avere un ammontare di debiti anche non scaduti non superiore ad euro 500.000.

I limiti di cui alle lettere a), b) e c) del secondo comma possono essere aggiornati ogni tre anni con decreto del Ministro della giustizia, sulla base della media delle variazioni degli indici ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati intervenute nel periodo di riferimento.

(1) Questo articolo è stato così modificato dal D.Lgs. 9 gennaio 2006 n.05 e successivamente dal D.Lgs. 12 Settembre 2007 n.169.

I nuovi limiti dimensionali, si applicano ai procedimenti per la dichiarazione di fallimento pendenti il 1° gennaio 2008, cosı’ come alle procedure concorsuali e di concordato fallimentare aperte successivamente alla sua entrata in vigore.

Per scongiurare la declaratoria di fallimento occorre in definitiva che nessuno dei seguenti tre limiti venga superato:

a) aver avuto, nei tre esercizi antecedenti la data di deposito dell’istanza di fallimento (o dall’inizio dell’attività, se di durata inferiore), un attivo patrimoniale di ammontare complessivo annuo non superiore a 300.000 euro;

b) aver realizzato (in qualunque modo risulti) nei tre esercizi antecedenti la data di deposito dell’istanza di fallimento (o dall’inizio dell’attività, se di durata inferiore) ricavi lordi per un ammontare complessivo annuo non superiore a 200.000 euro;

c) avere un ammontare di debiti anche non scaduti non superiore a 500.000 euro.

In caso di superamento, anche per un solo anno di uno dei requisiti previsti sub a) e b) precedenti, l’impresa è assoggettabile a fallimento. Al contrario, il limite previsto sub c) precedente, è riferito all’ammontare complessivo dei debiti esistenti e che non deve essere superato alla data della richiesta di fallimento.

Alcune precisazioni:

  1. Per quanto riguarda l’Attivo Patrimoniale nelle società di capitali si devono considerare le immobilizzazioni, l’attivo patrimoniale, i ratei e i risconti; diversamente quando l’imprenditore non è obbligato a redigere il bilancio tra le poste attive della situazione patrimoniale vanno incluse le rimanenze di magazzino, mentre nel passivo devono essere computati i debiti contratti per l’acquisto degli stessi beni.
  2. I beni immobili devono essere valutati secondo il costo storico di acquisto al netto degli ammortamenti. Nell’attivo devono inoltre essere inclusi i beni in leasing.
  1. Per le persone fisiche: sono ricompresi i beni e in generale tutti i rapporti giuridici personali del fallito.
  2. Per le società di persone: non sono ricompreso i beni dei soci falliti per estensione, anche se tale patrimonio è stato acquisito al fallimento.
  3. In riferimento ai ricavi lordi essi sono legati alla durata normale di un esercizio sociale, pertanto se l’esercizio ha avuto una durata inferiore, i ricavi conseguiti in questo periodo devono essere ragguagliati all’anno.