Con la risoluzione n.12 del 1° marzo 2023 l’Agenzia delle Entrate ha istituito otto codici tributo per il ravvedimento operoso. In sequenza i primi quattro: “8940” Sanzione per ravvedimento – Imposta sostitutiva IRPEF e relative addizionali e imposte di registro e bollo sui canoni locazione immobili ad uso abitativo e relative pertinenze – Art. 3 d.lgs. n.23/2011; “1940” interessi per ravvedimento – Imposta sostitutiva IRPEF e relative addizionali e imposte di registro e bollo sui canoni locazione immobili ad uso abitativo e relative pertinenze – art. 3 d.lgs. n. 23/2011; “8941” Sanzione per ravvedimento – Acconto imposte sui redditi soggetti a tassazione separata; “1941” Interessi per ravvedimento – Acconto imposte sui redditi soggetti a tassazione separata. L’efficacia operativa decorre dal 02 maggio 2023.